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Il sinistro stradale del terzo trasportato

A chi di noi è capitato di essere trasportato da un’auto guidata da altri? Credo davvero a tutti…

Però forse non tutti sanno che, nel malaugurato caso in cui l’auto su cui viaggiamo sia coinvolta in un sinistro stradale, il terzo trasportato deve chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del veicolo su cui si era a bordo al momento del sinistro; e ciò indipendentemente da quale conducente sia effettivamente responsabile del sinistro.

Si tratta di una procedura sicuramente più semplice e facilitata per il danneggiato introdotta dal Codice delle Assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo 269/2005 che la prevede, appunto, all’art. 141. 

L’assicurazione del vettore pertanto è tenuta di risarcire tutti i danni subiti dal terzo trasportato entro i massimali imposti dalla legge, con il solo limite del caso fortuito. La procedura da seguire è quella del risarcimento standard e concretamente si avvia con la richiesta formale di risarcimento da inviarsi con raccomandata ar. all’assicurazione del vettore. Sarà poi tale assicurazione che, dopo aver risarcito il danno, provvederà ad esercitare l’eventuale rivalsa nei confronti dei soggetti effettivamente responsabili. 

E’ per questo motivo che si è soliti dire che nell’azione del terzo trasportato si discute solo dell’ammontare dei danni da risarcire ma non della responsabilità. Anche in tema di prova la procedura per il terzo trasportato risulta essere più agevole dovendo quest’ultimo provare  solo di aver subito un danno a seguito del sinistro ed il suo ammontare. Non sarà invece tenuto a provare le concrete modalità dell’incidente che servono, invece, ad individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti.

Per completezza si segnala che il terzo trasportato ha comunque la possibilità di agire contro il conducente dell’altro veicolo coinvolto che si presume responsabile ex art. 2054 c.c. e godendo altresì della presunzione di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c. che consente di richiedere l’intero risarcimento ad un solo  corresponsabile. Si tratta tuttavia di un’ipotesi meno agevole, anche sul piano processuale, e che implica maggiori oneri e rischi in quanto presuppone la prova della responsabilità civile del singolo conducente.

Anche per il terzo trasportato valgono poi i suggerimenti pratici valevoli per ogni ipotesi di sinistro stradale e che brevemente ricordiamo.

Ove possibile compilare sempre ed accuratamente il Modulo di Constatazione Amichevole di sinistro che deve essere firmato da tutti i conducenti coinvolti. In caso di disaccordo sulla dinamica del sinistro o, comunque, in caso di incidente grave, con numerosi veicoli coinvolti, o con feriti, richiedere l’intervento delle Autorità e preferibilmente non spostare i veicoli in attesa dell’intervento della Polizia Locale o dei Carabinieri. Evidenziare la presenza di eventuali testimoni e dei loro nominativi e scattare fotografie dei veicoli coinvolti e dello stato dei luoghi.

In caso di lesioni personali recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino per fare gli accertamenti clinici del caso. Tutta la documentazione medica, anche successiva, dovrà poi essere inviata all’Assicurazione per il risarcimento.

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