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Modello 231 per le aziende del Food

Come ormai noto alle imprese, la redazione e concreta attuazione del Modello organizzativo, affiancata dalla attiva vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, cosiddetto OdV, consente di evitare la condanna della Società ad ingenti sanzioni pecuniarie ed interdittive a seguito della commissione di “reati presupposto” da parte di soggetti apicali e subordinati, in presenza di interesse e vantaggio per l’Ente.

Destano sempre più attenzione le notizie di condanna di Società di ogni sorta di natura giuridica e dimensione per reati quali infortuni sul lavoro, reati ambientali, reati fiscali, e numerose altre fattispecie criminali.

Anche le aziende del settore del Food sono interessate da questa normativa.

Infatti, le fattispecie di delitti che interessano in particolare le società del Food si annoverano la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) ma anche reati di ortata può generale quali la turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), le frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.),

Diverse sono le pronunce della Cassazione e dei Tribunali relative a casi che hanno visto contestati i reati sopra elencati in cui le contestazioni riguardavano tanto i soggetti apicali quanto la Società

A titolo di esempio, una società cooperativa agricola nell’ambito di un procedimento in cui erano contestati agli amministratori i reati di associazione per delinquere e di frode in commercio aggravata ai sensi dell’articolo 517 bis c.p., è stata coinvolta nel procedimento in forza dell’articolo 25-bis 1 D.Lgs. 231/01. Nel caso in questione è stato contestato il commercio di prodotti agroalimentari di qualità diverse da quelle reali, ossia prodotti agricoli non realizzati con il metodo di produzione biologico ma commercializzati come tali, attraverso la falsificazione dei registri delle colture, dei registri delle materie prime, dei registri delle vendite, dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita.

In un altro procedimento il legale rappresentante di società vinicola era stato indagato in relazione al delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari cui all’art. 517-quater c.p.; la società è stata chiamata a rispondere per la corrispondente responsabilità ex D.Lgs. n. 231-01, ai sensi dell’art. 25-bis. In questo caso si contestava la provenienza documentalmente non tracciabile di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinate alla produzione di “aceto balsamico di Modena” e che la società amministrata dall’indagato risultava autorizzata all’esclusiva lavorazione delle uve da vino e/o degli altri prodotti vitivinicoli da queste derivanti.

Famosi, perché giunti alle cronache nazionali, i caso della frode in commercio di una società per avere posto in vendita centinaia di bottiglie di olio extravergine di oliva recanti sull’etichetta indicazioni fallaci in ordine all’origine e alla provenienza, in particolare attestanti che l’olio era “prodotto e imbottigliato dall’Azienda …..” con olive conferite dalla medesima azienda, laddove esso era in parte confezionato con olive di altra regione e, inoltre, era imbottigliato da altra impresa e di una industria casearia che consegnava agli acquirenti un tipo di mozzarella per qualità diversa da quella di “bufala campana D.O.P.” , pattuita e dichiarata, in quanto prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato, anziché, come prescritto, con l’impiego esclusivo di latte fresco di mungitura.

E’ dunque opportuno ricordare come in ipotesi analoghe, in assenza di adozione ed efficace attuazione del Modello 201-01, in presenza di un interesse e/o vantaggio a carico della società (si pensi, ad esempio, all’abbattimento dei costi di produzione nell’utilizzo di materie prime diverse da quelle dichiarate), si profila oltre alla responsabilità propria degli amministratori, anche una responsabilità amministrativa della società, con le pesanti conseguenze sanzionatorie previste.

In questa materia il Legislatore si è proposto di interviene con una riforma del codice penale e della legislazione speciale del settore agroalimentare con riguardo alla sicurezza degli alimenti, alla salvaguardia della salute pubblica e in materia di frodi nel commercio di prodotti alimentari al fine di sviluppare una maggiore tutela del consumatore, delle indicazioni geografiche, del diritto alla trasparenza, del patrimonio del settore dell’agricoltura e della salute pubblica, riorganizzando sia i reati alimentari già esistenti e il quadro sanzionatorio, attraverso la revisione dei delitti quali l’avvelenamento di acque o di alimenti, la contaminazione, adulterazione o corruzione di acque o di alimenti, l’introduzione dei delitti di produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi, omesso ritiro di alimenti pericolosi, informazioni commerciali ingannevoli pericolose e di disastro sanitario.

Anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001viene interessata dalla riforma in quanto si prevede l’inserimento, all’interno del catalogo dei c.d. reati presupposto, la frode in commercio di prodotti alimentari, la vendita di alimenti con segni mendaci, la contraffazione di alimenti a denominazione protetta,  l’agropirateria, l’avvelenamento di acque o di alimenti, la contaminazione o la corruzione di acque o alimenti, l’adulterazione o la contraffazione di sostanze alimentari, le informazioni commerciali ingannevoli pericolose, il disastro sanitario e i delitti colposi contro la salute pubblica.

 Viene poi previsto un Modello 231-01 “ad hoc”, speciale, per le imprese alimentari con la descrizione puntuale dei requisiti minimi e delle regole cautelari da rispettare, che se adottato ed efficacemente attuato, come già previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può avere efficacia esimente dalla responsabilità della società in caso di commissione dei delitti contro l’industria e il commercio già presenti nel catalogo 231 e dei reati agroalimentari e contro la salute pubblica di prossima introduzione.

Pertanto, qualora l’Azienda operante nel settore Food si sia dotata di un Modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti specifici previsti dalla Legge. Il nuovo art. 6 bis stabilisce dunque che l’azienda debba adottare il modello in modo tale da assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici nascenti dalla normativa nazionale ed europea con riguardo a:

  • rispetto dei requisiti nella fornitura di informazioni sugli alimenti;
  • attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
  • attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
  • attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;
  • procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
  • attività di valutazione e di gestione del rischio, frutto di adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
  • periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello adottato.

L’introduzione dei nuovi reati agroalimentari rappresenterò pertanto l’occasione per le Aziende di dotarsi di Modello organizzativo, sistema peraltro di ausilio anche come strumento di prevenzione della commissione di altri reati, ovvero degli altri “reati presupposto 231” già a tutti noti da tempo, quali a titolo di esempio i reati contro la P.A., i reati societari, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, i reati fiscali, i reati informatici.

Se ad oggi l’adozione del “Modello 231” non è obbligatoria (pur esistendo progetti di legge in tal senso per determinate categorie di enti), è chiaro come tale scelta, in ragione dei plurimi effetti benefici e premianti, sia fortemente raccomandabile.

E’ utile infatti ricordare che, oltre all’efficacia esimente in ordine alla responsabilità amministrativa da reato con la conseguenza importante di evitare le gravi sanzioni interdittive e pecuniarie previste dalla normativa, numerosi sono i vantaggi che conseguono all’adozione di un Modello ex D.Lgs. 231/2001:

  • miglior «rating di legalità» ed accesso agevolato a finanziamenti pubblici e credito bancario;
  • finanziamenti INAIL ex 11 D.Lgs. 81/2008;
  • riduzione del tasso medio di tariffa INAIL;
  • criterio imprescindibile per la partecipazione a determinati bandi di gara;

Si ricordano inoltre gli incentivi Inail (Bandi ISI INAIL) che includono, tra i progetti finanziabili, quelli per l’adozione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.

I benefici derivanti dall’adozione di un modello sono quindi indubbi e certamente ripagano, nel lungo periodo, degli sforzi connessi all’attuazione dei presidi organizzativi dettati dal D.Lgs. 231/2001.

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